ATTI ESECUTIVI – NON È MAI TERMINATA LA BATTAGLIA

INAMMISSIBILE L`OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI SE SI DENUNCIA UN VIZIO DELLA NOTIFICAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO TALE DA COMPORTARNE LA NULLITÀ

Torniamo dalle vacanze e capita che ci notifichino un atto di pignoramento, ma prima di quale momento non sapevamo nulla.

Ecco quale azione giudiziale può essere intrapresa per tutelare i nostri diritti.

*** A fronte di un`esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, del quale il debitore ingiunto deduca un vizio della notificazione tale da comportarne la nullità, l`unica iniziativa ammissibile è l`opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di dieci giorni dal compimento del primo atto esecutivo.

È quanto affermato dal Tribunale di Pesaro con la recente ordinanza del 19 giugno 2020, emessa dal Giudice dell`Esecuzione all`esito della fase sommaria dell`opposizione agli atti esecutivi, ritenendo la stessa inammissibile.

Il fatto

La debitrice proponeva ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., lamentando, da un lato, l`invalidità del pignoramento per mancato perfezionamento della notifica del titolo esecutivo e dell`atto di precetto ex art. 479 c.p.c. e, dall`altro lato, l`inesistenza di una parte del credito azionato per aver già pagato una somma maggiore rispetto a quella considerata dal creditore procedente (e dallo stesso già dedotta dall`importo richiesto).

In relazione al primo motivo di contestazione, in particolare, la debitrice deduceva il mancato perfezionamento della notifica del titolo (costituito da decreto ingiuntivo) e del precetto poiché, in atti, non vi era la prova del corretto completamento della notifica per compiuta giacenza e, nello specifico, della spedizione della seconda raccomandata (cd. CAD).

Il creditore procedente depositava una memoria difensiva per l`udienza di comparizione davanti al Giudice dell`Esecuzione, chiedendo preliminarmente di rilevarsi l`inammissibilità dell`opposizione proposta e contestando nel merito tutto quanto asserito dalla parte opponente, stante la corretta notificazione degli atti ai sensi della L. 890/82.

La decisione Sulla questione preliminare, il Tribunale di Pesaro, richiamando l`orientamento giurisprudenziale secondo il quale In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell`opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l`esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione all`esecuzione ex art. 615 c.p.c, ove deduca l`inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l`opposizione tardiva di cui all`art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all`inesistenza, ha affermato che, nel caso di specie, essendo il titolo sulla base del quale è iniziata l`esecuzione un decreto ingiuntivo, non operi la disciplina generale (di cui all`art. 617 c.p.c.) ma solo quella di cui all`art. 615 c.p.c. (per il caso di inesistenza della notifica) o all`art. 650 c.p.c. (per il caso di qualsivoglia altro vizio non determinante l`inesistenza). Ciò chiarito, il Tribunale di Pesaro ha rammentato che il vizio denunciato dalla debitrice opponente (ovvero omessa spedizione della seconda raccomandata in caso di mancato recapito del piego per temporanea assenza del destinatario) importerebbe la nullità della notifica e non inesistenza.

Alla luce di tali premesse, quindi, il Giudice dell`Esecuzione ha stabilito che: parte opponente non poteva proporre né opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., né opposizione all`esecuzione ex art. 615 c.p.c., potendo presentare – avanti al competente giudice della cognizione – solo l`opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. entro il termine di 10 giorni dal compimento del primo atto esecutivo (qui la notifica del pignoramento).

Pertanto, conclude il Giudice dell`Esecuzione, l`iniziativa intrapresa dalla parte esecutata – opponente si palesa inammissibile in rito, con relativa condanna alle spese.

 

Autore: Avv. Lucia Cimini